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D.L. 27/06/2003 n. 151

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

7. Chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge penale, ove il fatto costituisca reato. 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. 8-14 (Omissis)». Il testo vigente dell'art. 178, commi 3 e 4 del Decreto legislativo n. 285 del 1994, come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: «3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20, salvo che il fatto costituisca reato. ».

-Il testo vigente degli articoli 179 e 180, del Decreto legisaltivo n. 285 del 1992, come modificati dalla Legge qui pubblicata sono i seguenti: «Art. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocita

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono Circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddop piata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687, 75 a euro 2. 754,15.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato. 6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norma del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 29 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della Legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.». «Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter Circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente ca tegoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonchè un documento personale di riconoscimento

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che finge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sè la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sè anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sè l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sè la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,66 a Euro 137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da Euro 19,95 a Euro 81,90.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».

 

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